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Assenze giustificate remunerate

In caso di assenza giustificata il lavoratore ha diritto ad una indennità per perdita di guadagno. Questa corrisponde al salario lordo che il lavoratore avrebbe percepito se avesse esercitato normalmente la sua attività, escluse le ore supplementari.

Tale indennità viene corrisposta se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore ai tre mesi o se il contratto stipulato prevedeva una durata superiore ai tre mesi.

Sono ritenute assenze giustificate i seguenti casi :

a)

Matrimonio civile del lavoratore

3 giorni

b)

Matrimonio civile di un figlio

1 giorno

c)

Nascita di un figlio del lavoratore

1 giorno

d)

Decesso di un membro della famiglia del lavoratore (congiunto, figlio, genitore)

3 giorni

e)

Decesso di un parente stretto

1 giorno

f)

Reclutamento o ispezione militare

½ giornata

g)

Trasloco nel corso di una missione ininterrotta

1 giorno

h)

Esercizio di doveri legali o svolgimento

di una missione pubblica

previo accordo

iltuolavaro