Malattia
Il lavoratore che durante la missione dovesse ammalarsi ha diritto ad un risarcimento per mancato guadagno. Tutti i lavoratori che non hanno raggiunto l’età minima prevista dall’AVS sono obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro per l’indennità giornaliera. Le prestazioni assicurative sostituiscono gli obblighi del pagamento del salario previsti dall’articolo 324a del CO. Le disposizioni dell’articolo 324a del CO si riferiscono ai lavoratori in età AVS.
L’assicurazione ha validità a partire dal primo giorno di lavoro.
Il risarcimento per mancato guadagno è pari all’80% del salario medio giornaliero delle ore indicate sull’orario di lavoro.
Si ha diritto a pretendere la prestazione di cui sopra solo se il lavoratore ha presentato un certificato medico che giustifichi la sua assenza, valido a partire dal terzo giorno. Il certificato medico deve esserci presentato nel corso dei primi tre giorni.
In caso di assenze ripetute o in casi specifici, in particolare quando le prestazioni devono essere corrisposte dal primo o dal secondo giorno di assenza, si può richiedere un certificato medico a partire dal primo giorno di assenza.
Si applicano le condizioni generali assicurative, che sono parte integrante del presente contratto quadro. Tali condizioni sono a disposizione presso il datore di lavoro.
Nel caso di parziale inabilità al lavoro l’indennità giornaliera viene corrisposta se l’abilità al lavoro è pari ad almeno il 25%.
Il diritto alle prestazioni decorre dopo due giorni nel seguente modo:
-durata del lavoro fino a tre mesi: 60 giorni entro 360 giorni ;
-durata del lavoro dai quattro ai sei mesi: 120 giorni entro 360 giorni ;
-durata del lavoro superiore ai sei mesi: 180 giorni entro 360 giorni.
Il lavoratore in malattia deve informare immediatamente il datore di lavoro.
In caso di malattia il datore di lavoro si assume il 50% del premio assicurativo per la perdita del salario a copertura delle prestazioni sopra indicate.
Il datore di lavoro può richiedere in ogni momento che il lavoratore si sottoponga a visita medica presso un medico comunque vincolato dal segreto professionale, scelto dal datore di lavoro. Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita medica è una violazione delle direttive e degli ordinamenti ai sensi dell’articolo 321d CO.
Trascorsi 90 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, il lavoratore può richiedere di essere assicurato individualmente per il rischio di perdita di salario presso l’assicurazione del datore di lavoro.
