Servizio militare/ protezione civile
A seguito dell’obbligatorietà del servizio militare, del servizio civile o della protezione civile, il lavoratore ha diritto ad un’indennità corrispondente all’80% del salario assoggettato all’AVS, secondo l’orario normale. Il calcolo della durata del diritto al salario si basa sulla scala bernese ossia:
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Anni di servizio |
Periodo di diritto al salario |
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Durante il primo anno |
3 settimane |
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Durante il secondo anno |
1 mese |
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Durante il 3° e 4°anno |
2 mesi |
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Dal 5° al 9°anno compreso |
3 mesi |
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Dal 10° al 14° anno compreso |
4 mesi |
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Dal 15° al 19° anno compreso |
5 mesi |
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Dal 20° al 24° anno compreso |
6 mesi |
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Dal 25° al 29° anno compreso |
7 mesi |
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ecc. |
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L’indennità viene corrisposta solo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore ai tre mesi o se la durata prevista per contratto è superiore ai tre mesi. Per questo periodo il datore di lavoro ha a disposizione l’indennità prevista dalla Confederazione Svizzera (IPG).
Negli altri casi il lavoratore riceve l’indennità dalla cassa conguaglio (IPG) senza contributi.
In ogni caso il pagamento avviene a favore del lavoratore solo se il datore di lavoro ha consegnato la cedola conguaglio debitamente compilata.
