Passa al contenutu

 

Servizio militare/ protezione civile

A seguito dell’obbligatorietà del servizio militare, del servizio civile o della protezione civile, il lavoratore ha diritto ad un’indennità corrispondente all’80% del salario assoggettato all’AVS, secondo l’orario normale. Il calcolo della durata del diritto al salario si basa sulla scala bernese ossia:

Anni di servizio

Periodo di diritto al salario

Durante il primo anno

3 settimane

Durante il secondo anno

1 mese

Durante il 3° e 4°anno

2 mesi

Dal 5° al 9°anno compreso

3 mesi

Dal 10° al 14° anno compreso

4 mesi

Dal 15° al 19° anno compreso

5 mesi

Dal 20° al 24° anno compreso

6 mesi

Dal 25° al 29° anno compreso

7 mesi

ecc.

 

L’indennità viene corrisposta solo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore ai tre mesi o se la durata prevista per contratto è superiore ai tre mesi. Per questo periodo il datore di lavoro ha a disposizione l’indennità prevista dalla Confederazione Svizzera (IPG).

Negli altri casi il lavoratore riceve l’indennità dalla cassa conguaglio (IPG) senza contributi.

In ogni caso il pagamento avviene a favore del lavoratore solo se il datore di lavoro ha consegnato la cedola conguaglio debitamente compilata.

 

iltuolavaro