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Vacanze

Il diritto alle ferie è regolato secondo le seguenti disposizioni:

  • 5 settimane di ferie all’anno fino al compimento del ventesimo anno di età o per il lavoratore che ha compiuto i cinquanta anni al 1° gennaio dell’anno in corso.
  • 4 settimane per gli altri lavoratori.

L’indennità ferie corrisponde all’8,33% per le quattro settimane oppure al 10,64% per le cinque settimane.

Il diritto alle ferie ha validità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Le assenze ingiustificate vengono conteggiate per la riduzione delle ferie spettanti già a partire dal primo giorno di lavoro e non dopo un mese.

In caso di malattia o di infortunio durante le ferie, sarà necessario presentare un certificato medico. I giorni di ferie non goduti potranno essere successivamente recuperati in base alla gravità della malattia o dell’incidente. Il lavoratore è tenuto ad avvertire immediatamente il datore di lavoro.

In caso di malattia o infortunio occorsi durante una vacanza trascorsa all’estero, il lavoratore deve presentare un certificato medico, che giustifichi l’incapacità lavorativa.

Giorni festivi

Vengono remunerate al massimo nove festività ufficiali nel cantone in cui il lavoratore esegue la missione. L’indennità viene corrisposta sulla base del salario lordo spettante per le ore lavorative calcolate sulla settimana media di lavoro nella quale cade la festività, da cui si escludono le ore supplementari. L’indennità viene corrisposta se:

a) il lavoratore ha lavorato il giorno lavorativo precedente o il giorno successivo al giorno festivo.

b) il rapporto di lavoro è durato, senza alcuna interruzione, più di tre mesi.

I giorni festivi che coincidono con giorni non lavorativi (sabato e domenica) non sono pagati e non possono essere compensati con un giorno di congedo.

L’elenco dei giorni festivi pagati è disponibile presso il datore di lavoro.

Il 1° d’agosto è pagato conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

 

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